Lo statuto integrativo di Vicovaro

Pur non essendo datato, si può affermare a proposito di questo documento che le sue disposizioni sono da inserirsi nello arco temporale che va dal 1464, anno di pontificato di Pio II Piccolomini, al 1627, anno di pontificato di Urbano VIII Barberini.
E’ costituito da 179 capitoli che riguardano la punizione dei vari reati; rappresenta quindi un’integrazione dello statuto del 1273 in cui tale trattazione è totalmente assente. Leggendolo, si evince la grande severità seguita nell’amministrare la giustizia cosa che appare evidente se si paragonano le punizioni vicovaresi con quelle dei paesi limitrofi.

Tempietto di S.Giacomo Maggiore
Ingrandisce foto Finestra del Tempietto di S.Giacomo

Il castigo si raddoppiava se il reato era commesso durante le ore notturne. Le prime ad essere esposte sono le punizioni pecuniarie per i bestemmiatori; si passa poi a quelle punitive per coloro che lavoravano nei giorni festivi. I ladri ricevevano punizioni diverse a seconda di ciò che rubavano; in ogni caso se non pagavano la multa dovevano subire una pena corporale (il taglio di una mano se si rubava frumento; di un’ orecchia per un maiale; l’accecamento di un occhio per un cavallo ecc.).

Crudelissima la punizione per chi rubava un attrezzo agricolo: una salatissima multa o, in caso di mancanza di liquidità, l’inchiodamento per un orecchia alla porta del castello ove il malcapitato restava legato per un giorno intero. Se si rubava in casa allora il castigo era o pagare una pesante multa (20 libre in caso di furto notturno e 10 diurno) o essere “appiccato per la gola” e subire che “siano cavati gli occhi”.

Vicovaro
Ingrandisce foto Centro storico di Vicovaro

Le violenze sessuali comportavano il taglio del piede; l’adultera perdeva ogni diritto sulla propria dote che veniva incamerata dal marito e dai figli. Chi praticava le fatture andava incontro a pene altrettanto severe: se donna, le venivano tagliati i capelli e le narici e quindi veniva frustata; se uomo, un piede (chiaramente se non si pagava la multa).

Vietata l’introduzione di vino non locale; si poteva consumare solo se era finito quello di Vicovaro. Questi in breve solo degli accenni a come la giustizia era praticata; poiché l’argomento è molto interessante ma molto dispersivo, si raccomanda la lettura integrale dello statuto in questione a chi è interessato a saperne di più.

 

 

 

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