La formula si chiude sempre con "Madama (nome) lo levò dal sacro fonte" collegamento con l'acqua purificatrice. Rara è la trascrizione di un battesimo registrato nei confronti di persona di paternità ignota, anche se per tutto il medio evo lo status di "figlio naturale" fu accettato disinvoltamente e il padre dava il suo nome o il patronimico al neonato. Con la Controriforma le nascite fuori del matrimonio furono considerate una infamia, sicchè si moltiplicarono le diciture di "figlio illegittimo" con l'istituzione della "ruota" dove deporre il "figlio della colpa".
"Adi 13 di maggio 1600
Lucia figlia di misser Prospero sebastiani e di Madonna Lauinia sua moglie fu batezata da me Giovanni Luchini rettore di S. Vincenzo in Tivoli. La mammana fu domina Cintia"
"Die 5 ottobre 1605
Iacoma figliola N.N. fu battezzata da me hettore Mathei curato della Chiesa Cathedrale di S. Lorenzo et madonna Iuliana mammana la levò dal sacro fonte"
Ex L.B. ab anno 1831 usque ad 1844
Ego Dominicus Canonicus Giannozzi Parochus huius Ecclesiae Catholicae S. Laurentii Tiburtini baptizavi infantem die 6 huius mane natam ex Vincentio Petringa et Annunziata Amici coniugi bus Tiburtinis in hac parochia degenti bus cuius imposta fuere nomina - Maria, Iosepha - eamque de sacro fonte levavit Olympia d'Andrea in Porcelli ostetrica Tiburtina"
Diverse le problematiche relative alle formule di matrimonio, che fanno parte di un complesso problema di carattere giurisprudenziale che investì la Chiesa fin dai suoi albori, esitando in numerosi decretali emanate dai pontefici sulle definizioni e disciplina della forma matrimoniale. Nel 1563 il decreto Tametsi stabiliva per tutti i battezzati il principio dell'obbligatorietà della dorma, richiesta ad validitatem, per la celebrazione dei matrimoni, la cui normativa è in parte vigente anche oggi. La forma del sacramento presupponeva che il contratto da cui era derivato fosse legittimo. E, trattandosi di un contratto "solenne", solo se celebrato con solennità poteva essere sacramento. Il formulario in uso, che andrà perfezionandosi e completandosi nei secoli, indicava in genere: nomi (non da subito i cognomi) degli sposi, molto spesso l'indicazione dei loro genitori, i testimoni al matrimonio (meglio se con le loro qualifiche), il sacerdote officiante e le pubblicazioni fatte in chiesa. Più tardi si aggiungono le menzioni degli impedimenti di consanguineità o di affinità secondo il codice di Diritto Canonico, talvolta eliminate grazie a dispensa vescovile. Tra gli impedimenti, oltre alla consanguineità fino al quinto grado, si considerava anche la cosiddetta "parentela spirituale", per es. tra padrino e figlioccia, tra fratellastro e sorellastra.
"Adi 29 di marzo 1525
Si contrasse matrimonio benedetto sotto la forma del concilio Tridentino tra Belardino perusino e Marta figliola di Jouanni molinaro di Tigoli presente misser Julio cocanaro et mastro Agusto muratore" (si noti la forma Tigoli che soppianta il medioevale Tiboli. La prima testimonianza letteraria risale a Giorgio Vasari)”
"Adi 18 di aprile 1574
Si contrasse matrimonio, facte le tre solite denuncie en ecclesia seconno la formula del sacro concilio tridentino fra Francesco di Sambuci et madonna Iulia di Tigoli presente misser Pirro Brigante et Iouanni alias Cacione di Tigoli" (si noti l'inserimento per la prima volta delle cosiddette 'pubblicazioni', già 'banni', finalizzate alla regolamentazione dei cosiddetti 'matrimoni clandestini', validi da un punto di vista sacramentale, essendo manifestatasi la libera volontà degli attori, ma problematiche quantum iuris se contratti tra minorenni senza il consenso dei genitori o tra appartenenti a confessioni religiose diverse)”
"Anno Domini 1762 die 28 ianuarii duabus denunciationibus premissis, quarum prima die 17, quarum secunda die 24 currentis, de 3.a vero de R.mo D. V/e Persili dispensata, nulloque legitimo impedimento detecto, ego can(cellari)us Vincentius de Rubeis Parochus insignis Cathed(ralis) S. Laurentii Tiburis Dominum Franciscum Altissimi fili q.m Philippi et D. Mariam Annam de Silvio ambes huius nostra Paroecia, in eadem cattedrali interrogaui, etiamque mutuo consensu habito per berba Vis et Volo, matrimonio coniunxi, praesentibus testi bus notis Jonia pantalone, et Petro Bonomo Tiburtinis"