I contratti matrimoniali nella Tivoli del '300

Nel XVI sec. a Tivoli, per sposare degnamente i figli, i genitori “si dissanguavano” pur avendo uno censo basso. La dote variava, a seconda della classe di appartenenza, dai 400 ai 1000 scudi, comunque non era mai sotto i 300 scudi.
In Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, vol. LVI, Tivoli 1983, apprendiamo che è stato trovato un solo atto privato nuziale databile al XIII sec.; sette sono quelli pervenuti del XIV sec. e ben quindici gli atti privati nuziali del XV sec.
La stipulazione degli sponsali aveva a Tivoli caratteristiche specifiche ben diverse da quella che riguardava le promesse di matrimonio a Roma.
Essa prevedeva: come primo atto, la ”promissio parentele”, fatta dalla famiglia dello sposo (genitori e zii) di impegnare la proprietà patrimoniale.


Ingrandisce foto Palazzo dell'Arengo

Contemporaneamente veniva anche precisata l’entità della dote sia in monete che in beni nonché il valore e composizione del corredo (cui erano tenuti i parenti della sposa). Spesso il valore del corredo era molto elevato (fino al 50% del valore della dote). Il corredo veniva illustrato in modo dettagliato, specificando il numero e la qualità degli indumenti. Non potevano dunque mancare gli abiti destinati alla cerimonia (un guarnellum pro honore, "indumenta femminea pro uso cotidiano", "iuppae de seta" ed altro vestiario, anche se in alcuni casi si specificava come gli stessi non fossero compltemente nuovi.
A partire dalla fine del XIII sec. a Tivoli la ricchezza della dote ed il fasto delle nozze erano talmente enormi che nel 1308 il Consilium speciale Communis Tyburis fu costretto ad intervire, per reprimere il malcostume di simili dispendiosi matrimoni e per fissare, ad un massimo di venti commensali, i partecipanti al convivio nuziale. Fu stabilito inoltre che i vestiti della sposa non dovessero essere di valore inferiore alle 40 libbre di provisini.

Alla famiglia dello sposo, la possibilitą di contribuire agli ornamenti nuziali della sposa, fu invece limitata a "pannos, papitos et alia ornamenta".
Tali nuove norme incontrarono una forte resistenza tanto che dopo pochi mesi si rese necessario raddoppiare la multa prevista ed infine addirittura decuplicarla.

Per sancire l’avvenuto contratto di parentela, le due parti passavano a scambiarsi l’ “osculum oris et tactus manum” ovvero il bacio della bocca ed il contatto delle mani. Se una genitrice era vedova, era permesso solo il secondo.
La multa prevista per chi non manteneva la promessa era di 100 ducati d’oro.
In quest’occasione si fissavano anche la data ed il luogo del matrimonio. Il secondo atto della stipulazione prevedeva da parte dello sposo o di suo padre la “donatio propter nuptias”. In base ad essa il padre della sposa (o la sua vedova) riceveva metà della dote pattuita o già ricevuta consistente in casa e terreni.

Chiesa di San Silvestro
Ingrandisce foto Chiesa di S. Silvestro

Diamo ora un breve cenno su come avvenivano le nozze in quel lontano passato.
Al XIV sec. risale l’usanza di fare le “scampanate”, facendo rumore con oggetti vari; tale usanza era contrastata dalla Chiesa essendo un retaggio pagano.

Il giorno delle nozze la sposa, issata a cavallo e in corteo, era condotta a casa dello sposo e partecipava ad un banchetto a base di capponi, lepri, tordi, salsicciotti, galline fagianate, dolci ecc. Venivano serviti vari tipi di confetti e di mandorle, per ultimo gli stuzzicadenti. I genitori di lei erano tenuti, entro otto giorni dalle avvenute nozze, a ricambiare con “le grazie” la spesa sostenuta dallo sposo organizzando in casa propria un pranzo di pari valore; in caso contrario avrebbero dovuto pagare al genero
una multa di 10 scudi come riporta lo storico Zappi in “Annali e Memorie di Tivoli” a cura di V. Pacifici, Tivoli 1920.

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